L’atto di acquisto di un qualsiasi prodotto elettronico ne definisce la proprietà. Ciò premesso, l’azione di modifica di un prodotto elettronico nel suo più generale significato non è di per se vietato.
Tuttavia, la libertà di effettuare modifiche di qualunque tipo può venir meno in dipendenza dallo scopo per il quale esse vengono effettuate o nel caso in cui tali modifiche mettano a rischio la salute e l’incolumità delle persone o comunque atte ad eludere altre regole e leggi dello stato (ad esempio, modifiche di apparecchiature per radio trasmissione atte ad eludere i limiti di potenza trasmissiva).
Questioni legali di tipo simile sono state già affrontate in passato per quanto riguarda, ad esempio, la modifica delle console di gioco come XBox o Play Station. In merito alla questione, la sentenza n. 23765/2010 della Suprema Corte Italiana afferma che alle modifiche deve essere riconosciuta necessariamente la prevalente finalità di eludere le misure di protezione in violazione alla legge sul diritto d’Autore (nel caso di specie) e che ciò avvenga per finalità di lucro.
Nel caso specifico degli Apple Airtag, la modifica di rimozione dell’altoparlante non viola alcuna legge qualora lo scopo per il quale si renda necessaria tale modifica non leda i diritti altrui, violando ad esempio le attuali normative in materia di protezione della privacy.
Esempi di casi consentiti dalla legge:
– Installazione di “Silent Airtag” sul proprio veicolo al fine di rintracciarne la posizione in caso di furto;
– Tracciatura di animali domestici.
Esempi di casi NON consentiti dalla legge:
– Installazione su oggetti o veicoli di terzi ad insaputa degli stessi.
Per saperne di più sulla modifica di Apple Airtag puoi leggere l’articolo: