Droni autocostruiti: cosa dice la legge?

drone

Il nuovo Regolamento Europeo si suddivide in 3 grandi categorie: OpenSpecific e Certified.
La categoria OPEN a sua volta incorpora 3 sottocategorie:A1, A2, A3 all’interno delle quali possono operare.

Dal 31 dicembre 2020 sino al 31 dicembre 2022 i droni o UAS  auto costruiti  senza marchio CE dal peso compreso tra 250 grammi e i 25 chilogrammi vengono definiti nella categoria Open Limited Category mentre dal 1 gennaio 2023 (salvo proroghe) potranno volare nella categoria A3 (droni fino a 25 Kg MTON o autocostruiti).

Per quanto riguarda i droni autocostruiti di peso inferiore ai 250 grammi possono volare nella sottocategoria A1 che significa quasi ovunque, tranne che sopra assembramenti di persone e in aree in cui ci sono presenti delle restrizioni di volo, imposte dalle Autorità competenti del Paese UE.

EASA droni autocostruiti

Patentino / Attestato di competenza

Per quanto riguarda i droni auto costruiti dal peso inferiore a 250 grammi e che abbiano una velocità orizzontale al suolo minore di 19 m/s (68,4 Km/h) sono esentati dall’obbligo del conseguimento dell‘attestato di competenza.

Con il conseguimento del patentino A3 si potranno pilotare droni con un peso fino a 25 Kg.

Per ottenere gli attestati A1-A3 e A2 è necessario superare degli esami, più una prova pratica nel caso dell’A2.

L’esame A1-A3 si svolge completamente online mentre l’esame A2 deve essere svolto presso un centro autorizzato.

L’età minima è di 16 anni per i piloti remoti di UAS fino a 25 kg nella  categoria Open Specific. Tuttavia l’Autorità dell’Aviazione Civile locale può abbassare tale soglia.

Non ci sono limiti di età per i piloti di UAS autocostruiti con MTOM fino a 250 g operanti in classe C0 .

In qualità di operatori di droni, riceverete un numero di registrazione univoco e questo sarà valido in tutti gli altri Stati membri dell’EASA.

Iscrizione al portale D-Flight

E’ necessaria la registrazione dell’operatore presso l’autority competente nella quale risiede l’operatore o proprietario del drone. In Italia l’organismo deputato alla registrazione del drone è il portale www.d-flight.it

Transponder e QR

Per il momento in Italia è necessaria la sola applicazione di un QR-Code rilasciato da D-Flight.

Polizza assicurativa

E’ obbligatorio sottoscrivere una polizza assicurativa rispondente ai requisiti stabiliti da ENAC nel suo ultimo regolamento UAS-IT al articolo 27 di cui riportiamo un estratto: “Non è consentito condurre operazioni con un UAS se non è stata stipulata e in corso di validità un’assicurazione concernente la responsabilità verso terzi, adeguata allo scopo e con massimali non inferiori ai parametri minimi di cui alla tabella dell’art. 7 del Regolamento (CE) 785/2004.” (massimale minimo 750 DSP equivalenti a circa 880.000 euro).

Volo in modalità FPV

Il regolamento europeo (EASA) specifica che uno UAS o drone può essere pilotato in FPV anche nelle categorie Open o Limited a patto di avere un osservatore di fianco che tenga costantemente il velivolo sotto la sua linea visiva senza strumenti aggiuntivi (binocoli ecc., ammessi occhiali da vista) e che comunichi tempestivamente con il pilota in caso di pericoli.
Qualora il pilota sia costretto ad  eseguire un atterraggio di emergenza lontano dalla propria posizione, l’osservatore può utilizzare un binocolo per assistere il pilota nell’eseguire in sicurezza tale atterraggio. [GM1 UAS.OPEN.060(4)]

Volo su centri abitati

I droni di peso inferiore ai 250 grammi possono volare quasi ovunque, tranne che sopra assembramenti di persone e in aree in cui ci sono presenti delle restrizioni di volo, imposte dalle Autorità competenti del Paese UE.

Per quanto riguarda invece quelli di peso superiore, non possono volare sopra i centri abitati in nessun caso e per nessun motivo, inoltre la zona di volo deve essere accuratamente scelta nel rispetto delle eventuali limitazioni presenti sul portale D-Flight.it.

I droni o UAS sotto i 25 Kg di peso appartenenti alla categoria A3 classe C3 anche nel periodo transazionale e quindi ricadenti nelle Open Limited Category, devono comunque rispettare questi punti:

  • Mai su zone limitate o non permesse come esplicitate dal portale D-Flight.it
  • A una distanza massima tale da consentire il controllo e la perfetta visibilità del drone quella che viene definita VLOS (volo a vista)
  • A una altezza massima di 120 metri a meno che non ci siano altre limitazioni di quota visibili sul portale D-Flight.it
  • NON è possibile sorvolare le persone,  la categoria A3 prevede che durante il volo sia mantenuta  una distanza orizzontale sicura di almeno 150 metri da zone residenziali, commerciali, industriali o ricreative.

Volo su spiagge nei periodi di alta stagione

E’ consentito volare in queste aree indipendentemente dal peso gli UAS con l’applicazione del regolamento europeo, nelle categorie Open è concesso il volo sulle spiagge nel pieno rispetto delle limitazioni esistenti e con il divieto del sorvolo degli assembramenti di persone (e in spiaggia è facile che si formino).

Volo notturno

Il volo notturno è consentito con tutti gli UAS o droni, indipendentemente dalla categoria, a patto che il drone abbia un sistema di illuminazione che permetta di capirne l’orientamento (luci frontali e posteriori di differente colore) ed essere controllato dal pilota in sicurezza. Le luci NON devono essere di tipo aeronautico per non essere confuso con un aeromobile vero e proprio.
I regolamenti suggeriscono ai costruttori di droni con la marcatura Open CE, di installare almeno una luce di colore verde lampeggiante.

Distanza massima ed altitudine di volo

In generale, se sul sito D-Flight non ci sono altre limitazioni, puoi allontanarti finché riesci a vedere il tuo drone a occhio nudo (senza binocoli o altro, solo occhiali da vista o da sole) e pilotarlo in sicurezza. L’altitudine massima consentita è di 120 metri di quota.

Manuale di volo

Nel caso di droni auto costruiti è presumibile che chi lo ha realizzato sia perfettamente a conoscenza delle prestazioni, caratteristiche o dei limiti.
Redigere e stampare un manuale autoprodotto è comunque consigliato sebbene si tratti solo di un eccesso di zelo.
Le operazioni nella Open Category non prevedono il possesso di un Manuale delle Operazioni che è invece richiesto per la Specific Category

Drone nella categoria Open per attività lavorativa

La nuova normativa europea prevede e permette che nella categoria Open sia possibile svolgere attività lavorativa.

Viene quindi a decadere la distinzione tra uso ludico e professionale del drone o UAS.

Tale distinzione rimane ancora attiva e presente comunque in alcuni contratti assicurativi al fine di differenziare i costi delle proposte economiche.

Droni superiori ai 25 Kg

Se l’operazione o il drone non rientrano nei limiti della Categoria Open, allora è Categoria Specific.

Ad esempio, hai un drone di più di 25 kg? Non importa che tipo di operazione devi farci. A prescindere rientra nella categoria Specific che prevede l’attestato A2, che richiede altri esami e addestramenti oltre all’Attestato A1-A3.

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