Con questo articolo cercheremo di fare chiarezza su un aspetto molto controverso, sintetizzabile nella seguente domanda: chi guarda film in streaming commette un illecito?
Supponiamo che tu abbia perso il film che tanto aspettavi al cinema; per recuperarlo, lo cerchi in internet e lo trovi comodamente disponibile in streaming. È legale vedere un film in internet?
Che si tratti di contenuti legalmente trasmessi o meno, non esiste alcuna legge che vieta la visualizzazione di filmati online.
Quali sono i rischi nel guardare film in streaming?
Finché ci si limita alla sola visualizzazione dei contenuti per uso privato evitando di effettuare il download degli stessi sul proprio PC o qualunque altro supporto di memorizzazione, non vi è alcun rischio!
Cosa dice la legge italiana in merito?
La legge su diritto d’autore [1] sanziona in modo chiaro e preciso esclusivamente chi installa, per uso pubblico o privato, apparati o parti di esso atti alla decodifica di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato in qualsiasi forma essi vengano trasmessi.
Nel caso dello streaming online nulla viene decodificato ma semplicemente ci si limita a guardare qualcosa che terzi utenti ritrasmettono, legittimamente o meno.
La pena prevista dalla legge pertanto applicabile esclusivamente a chi diffonde i contenuti protetti da diritti d’autore online e non a chi ne usufruisce per uso personale.
Attenzione però, sebbene la semplice visualizzazione di contenuti sia assolutamente legale per uso personale non lo è se essa avviene in pubblico [2].
A conferma di quanto affermato in precedenza anche la Commissione Europea si è espressa sulla questione, affermando che non crede che i consumatori vìolino le leggi, semplicemente guardando materiale pirata disponibile in rete. Secondo le Autorità infatti riprodurre un contenuto in streaming non equivale a possedere indebitamente un’opera.
Riferimenti normativi
[1] Art. 171-octies Legge Diritto d’Autore: “1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l’emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.
[2] Art. 171-ter Legge Diritto d’Autore: “1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere